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REQUISITI FORMATORI CORSI

A quali corsi si applica la nuova qualifica del formatore per la sicurezza?

Per rispondere correttamente è necessario ripercorrere l’iter normativo partendo dal testo unico Sicurezza e nello specifico dall’articolo 6 comma 8 che definisce i compiti della Commissione Consultiva Permanente che al punto m-bis recita “elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento”.

Se ci si ferma a questo solo punto, sembra che la qualificazione del formatore abbia valenza generale rispetto al tema della sicurezza e salute.

 

Gli accordi tra Stato, Regioni e Province autonome del 21/12/2011 che danno attuazione agli articoli 34 e 37 del d.lgs 81/08 contengono i requisiti dei docenti limitatamente ai corsi definiti da tali accordi.

Viene citato un futuro regime definitivo “in attesa della elaborazione della commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro dei criteri di qualificazionedella figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro” e uno transitorio “dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’esperienza professionale può consistere anche nello svolgimento per un triennio dei compiti di RSPP, anche con riferimento al datore di lavoro”.

 

Esistono altre norme in corso di validità che per altri tipi di corsi esprimono altri tipi di requisiti per i docenti formatori in ambito salute e sicurezza:

-Accordo Stato Regioni del 26/1/2006 relativo ai requisiti dei corsi per la formazione degli RSPP e ASPP, che è attualmente in fase di revisione. Al punto 4.2.2 comma b è riportato “dimostrare di possedere una esperienza almeno biennale, maturata in ambito prevenzione e sicurezza sul lavoro”. 

-Accordo Stato Regioni del 22/2/2012 relativo all’'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori: “2.1. Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da personale con esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell’utilizzazione delle attrezzature di che trattasi. (...)”. 

 

Per quanto riguarda i coordinatori in fase di progettazione ed esecuzione di cui al titolo IV del D.lgs 81/08, i corsi di formazione sono normati dall’allegato XIV che non definiscono alcun requisito in merito ai docenti.

A questo proposito anche il decreto interministeriale del 6/3/2013 afferma che “i criteri previsti nel presente documento non riguardano la qualificazione della figura del formatore-docente in relazione ai corsi specifici per Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori (art 98 del D.lgs. 81/08 e s.m.i), per Rspp/Aspp (articolo 32 dello stesso decreto) e/o ad altre specifiche figure. Il prerequisito e i criteri previsto dal presente documento non riguardano le attività di addestramento”.

Per quanto attiene ai corsi antincendio di cui al DM 10/3/1998 (anche questa normativa è in via di aggiornamento) nell’allegato IX non viene richiesto alcun requisito per quanto attiene al docente formatore.

 

Per quanto attiene ai corsi di primo soccorso di cui al Dm 388/03 i requisiti sono esplicitati nell’articolo 3 comma 2: “La formazione dei lavoratori designati è svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato”.

 

Per quanto attiene ai soggetti che operano all’interno di ambienti sospetti di inquinamento o confinati, tra i requisiti di qualificazione di imprese e lavoratori autonomi vi è: “d) avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento. I contenuti e le modalità della formazione di cui al periodo che precede sono individuati, compatibilmente con le previsioni di cui agli articoli 34 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali” (DPR n. 177 del 14/09/2011).